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Le detrazioni per la famiglia PDF Stampa E-mail
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sabato 22 marzo 2008
Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spettano alle condizioni ivi previste, per gli anni 2007, 2008 e 2009, ai soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo.

DECRETO 2 Agosto 2007, n. 149

Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (GU n. 210 del 10-9-2007 ) testo in vigore dal: 25-9-2007. 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  • Visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare il comma 1324, in forza del quale sono riconosciute, ai soggetti non residenti, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che dimostrino che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al predetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari;
  • Visto il medesimo comma 1324 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in forza del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti ai fini della detrazione di cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, l'articolo 12 concernente le detrazioni per carichi di famiglia;
  • Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, l'articolo 23, secondo comma, concernente gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
  • Sentito il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, in ordine allatipologia di documentazione che lo Stato italiano puo' richiedere ai soggetti non residenti;
  • Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  • Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del 18 giugno 2007;
  • Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, fatta con nota n. 3-12446/UCL del 23 luglio 2007;

A d o t t a  il seguente regolamento:

Art. 1.

 1. Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spettano alle condizioni ivi previste, per gli anni 2007, 2008 e 2009, ai soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;

 b) che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio  dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro;

 c) di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

Art. 2.

 1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle  condizioni ivi previste, per i soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli indicati nell'articolo 1, l'attestazione di cui al medesimo articolo 1 e' effettuata mediante:

 a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

 b) documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

 c) documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.

Art. 3.

1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per il tramite del sostituto d'imposta l'attestazione di cui agli articoli 1 e 2 e' parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 2. In sede di controllo, l'Agenzia delle entrate puo', altresi', richiedere ai soggetti di cui all'articolo 1 e 2 l'esibizione della certificazione rilasciata dall'Autorita' fiscale del Paese di residenza attestante la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 agosto 2007

 Il Ministro: Padoa Schioppa


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